Legge 46/82

Descrizione

E’ un’agevolazione concessa alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo precompetitivo (S.P.) e di ricerca industriale (R.I.). Questa nuova Direttiva, approvata dalla Commissione dell’U.E., sostituisce il precedente regime di aiuto previsto dalla legge 17 febbraio 1982 n. 46 con l’istituzione del Fondo Rotativo per l’Innovazione Tecnologica (F.I.T.).

Cosa permette di fare

Le attività del programma di innovazione sono suddivise in due tipologie: – attività di Ricerca Industriale; – attività di Sviluppo Precompetitivo. Nella prima fase vengono svolte le ricerche in campo scientifico-tecnologico, e successivamente vengono realizzati i prototipi non commercializzabili. Così, la finalità del programma di innovazione è conseguita. E’ importante individuare con precisione quali saranno i risultati derivanti dalle attività di R.I. e di S.P., in quanto non è sufficiente apportare delle modifiche di routine ai prodotti e ai processi esistenti, ma è necessario ricercare elementi concreti di innovazione rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento nazionale ed europeo. Nella valutazione complessiva del programma di innovazione la misura in commento prevede accordi con Università, Enti pubblici di ricerca, ENEA ed Agenzia Spaziale Italiana. La partecipazione al progetto di innovazione di quest’ultimi, comporta chiaramente una valutazione ottimale da parte dei Gestori della misura, in quanto gli stessi riconoscono l’accreditamento nel settore della ricerca scientifica a livello nazionale di tali organismi.

 

Come opera

Il Ministero delle Attività Produttive sottoscrive apposite convenzioni con delle banche concessionarie, nominate Gestori, alle quali affida l’incarico di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti sottoposti ad istruttoria. Lo stesso Ministero, fornisce, inoltre, personale qualificato per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti in esame. Il sistema di agevolazione previsto è gestito attraverso il procedimento a sportello, che prevede l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Pertanto, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, la concessione dell’agevolazione è disposta tenendo conto del predetto ordine cronologico e della conclusione dell’ istruttoria. Questo vuol dire che all’atto della presentazione della domanda è necessario produrre in modo completo ed esaustivo tutta la documentazione di progetto, per evitare richieste di integrazione da parte dell’ente istruttore e rallentare, quindi, il procedimento valutativo da parte di quest’ultimi. L’istruttoria dell’ente Gestore è volta a verificare e valutare in particolare: a) il possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente (vedi punto successivo “Chi finanzia?”); b) il sostanziale apporto del soggetto alla ideazione e allo svolgimento del programma, che, nel caso di PMI, può essere attestato anche tramite un effettivo coordinamento dei risultati delle attività svolte all’esterno; c) le capacità tecnico-economico-finanziarie del richiedente in relazione alle attività che deve svolgere e agli impegni che deve assumere per la realizzazione del programma, evidenziando: 1) le competenze tecniche possedute atte a garantire lo svolgimento diretto delle attività del programma e la capacità di indirizzare e coordinare le attività svolte all’esterno; 2) la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati ed, eventualmente alla situazione aggiornata alla data di presentazione della domanda, al fine di accertare la capacità di sostenere le spese previste per la realizzazione del programma e di rimborso del finanziamento agevolato; d) la sussistenza delle condizioni per la eventuale concessione di maggiorazioni (vedi punto successivo “Quanto finanzia?”); e) la validità tecnologica del programma, con riferimento allo stato dell’arte e allo sviluppo del settore di appartenenza per le grandi imprese, ed in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento per le PMI. In ogni caso non presentano validità tecnologica i programmi finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi già acquisibili liberamente sul mercato, a meno che non comportino sensibili miglioramenti degli stessi; f) la validità economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento anche alle prospettive di mercato; g) l’interesse industriale allo sviluppo del programma; h) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali ivi incluse quelle riferibili alle condizioni di lavoro; i) l’ammissibilità delle spese, la congruità e la pertinenza dei costi; j) l’addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell’impresa, evidenziando l’effetto incentivante dell’aiuto (solo per le grandi imprese).

 

Cosa finanzia

Attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca Sono ammissibili tutte le spese relative alle voci di cui alle successive lettere da a) ad e) necessarie, e nella misura ritenuta congrua e pertinente, per lo svolgimento del programma, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda: a) personale (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, escluso personale amministrativo e contabile), dipendente dal soggetto richiedente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, addetto alle attività del programma; b) strumenti, macchinari, attrezzature , nuovi di fabbrica, e opere murarie (con relativa progettazione), utilizzati per le attività del programma, detratto l’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi, esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi. c) servizi di consulenza ed altri servizi simili, utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; d) spese generali imputabili all’attività del programma, da determinare forfettariamente in misura pari al 60% del costo di cui al punto a); e) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del programma. Le spese relative agli studi di fattibilità sono ammissibili, anche se sostenute nei 12 mesi precedenti, nel limite del 10% dei costi del programma e riferite alle voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) e riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo e le attività di ricerca. Per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, sarà ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse. Nel caso di realizzazione di quest’ultime con commessa interna, la spesa è determinata sulla base della valorizzazione della commessa stessa che deve esplicitarne l’oggetto, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Nel caso che l’acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma è calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attività, al netto degli interessi. Attività relative ai centri di ricerca Sono altresì ammissibili all’agevolazione, le spese di cui alle successive lettere f), g), h) ed i), riguardanti le attività per i centri di ricerca: f) progettazione e studi di fattibilità, nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili per le altre voci di spesa relative al centro di ricerca, di cui ai successivi punti g), h) e i); g) acquisizione di terreni e fabbricati, da utilizzare esclusivamente per le attività di sviluppo e di ricerca; h) realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da utilizzare esclusivamente per le attività di sviluppo e ricerca; i) gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di fabbrica, ad esclusione dei mezzi mobili targati, utilizzati esclusivamente per le altre attività di sviluppo e ricerca. L’ammontare complessivo delle predette spese è ammesso alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale dei costi agevolabili relativi alle attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca. Resta comunque stabilito che i terreni, gli immobili e le attrezzature del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono mantenere la loro destinazione alle attività di ricerca e sviluppo e non possono essere venduti, locati o messi a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti. Nel caso che l’acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma è pari al costo sostenuto dalla società di leasing, rilevato dalla fattura del fornitore e il riscatto degli stessi deve, comunque, avvenire entro e non oltre 5 anni dalla data di ultimazione del programma

 

Chi finanzia

Di seguito sono individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni finanziarie del F.I.T.: imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi; imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; imprese agroindustriali che ricavano un fatturato prevalente dall’attività di trasformazione rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli; imprese artigiane di produzione di beni; centri di ricerca, giuridicamente autonomi, costituiti dalle imprese elencate nei punti precedenti con esclusione di quelle artigiane; consorzi e società consortili nel rispetto della partecipazione finanziaria del 50% al fondo o al capitale sociale da parte dei soggetti precedenti. Tale partecipazione è ridotta al 30% per le iniziative promosse in aree del territorio nazionale considerate depresse; Tali soggetti beneficiari dovranno dimostrare, inoltre, di: a) possedere una “stabile organizzazione in Italia”, intendendosi per essa la comprovata disponibilità, sul territorio nazionale, del soggetto richiedente di almeno un’unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività economica; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria né sottoposti alle procedure concorsuali; c) non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del FIT; d) essere iscritti al registro delle imprese. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del programma alle agevolazioni.

 

Quanto finanzia

L’agevolazione finanziaria concessa, sottoforma di contributo alla spesa, è suddivisa in due modalità e più precisamente una parte è riconosciuta in conto interessi e una parte a fondo perduto. In generale, l’impresa richiedente le agevolazioni della legge 46/82, deve avanzare al Ministero delle Attività Produttive, per il tramite del Gestore, domanda di finanziamento per un importo pari al 60% delle attività di R.I. e S.P.. Il tasso che verrà applicato su tali somme è pari al 20% del tasso di attualizzazione vigente (ad esempio se il tasso di riferimento fosse il 6%, il tasso applicato sarà 1,2% – 20% del 6% -.). Con le maggiorazioni previste, dalla normativa in commento, di cui forniamo maggiori dettagli nelle note successive, che danno diritto ad una più alta quota percentuale di agevolazioni, è possibile ottenere un contributo totale che si aggira attorno al 40% del totale investimenti. Pertanto, se l’agevolazione totale riconosciuto in conto interessi fosse pari al 20% al totale investimenti, la parte restante e cioè il restante 20% sarà riconosciuto a fondo perduto. Maggiorazioni ottenibili Riportiamo di seguito le maggiorazioni ottenibili rispetto alla percentuale di agevolazione iniziale concessa dalla normativa in commento: a) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; b) 10% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam; c) 5% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma , come modificato dal Trattato di Amsterdam; d) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell’ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo; e) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni: i) lo svolgimento, nell’ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attività, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell’U.E., purché tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all’articolo 2359 del codice civile (società controllanti); ii) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o Università; Il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso idonei atti, relazioni o documenti, quali contratti, accordi e così via, il diritto alle maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.

 

In quanto tempo

Il programma di R.I. e S.P. può avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 30 mesi. Ottenuto il Decreto di concessione delle agevolazioni che il rappresentante legale della stessa deve sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dai benefici concessi, l’impresa può richiedere le agevolazioni assegnate e il finanziamento richiesto in 3 quote, con esclusione dell’ultimo 10% che viene erogato dopo la fase finale di collaudo, e per stato avanzamento lavori (S.A.L.). Per le sole PMI è possibile richiedere la I° quota in anticipo mediante polizza fidejussoria a garanzia delle somme richieste in anticipo.

 

Cosa bisogna fare

Una caratteristica indispensabile che un’impresa promotrice di un’attività di R.I. e S.P. deve possedere è un’organizzazione interna per curare nei dettagli le diverse fasi delle attività di progetto che saranno svolte sia internamente all’azienda che esternamente. Occorre, poi, compilare la documentazione prevista dalla normativa in commento